La Corte costituzionale interviene nel merito della disciplina ex art. 32, comma 7-ter, del d.l. n. 69 del 2013, che offre l’interpretazione autentica dell’art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988.
Con sentenza 49/2019, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 7-ter, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98.
Dunque è illegittima la disposizione: “Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
L'Inps deve restituire
Spiega, la Consulta, che il legislatore sancisce un limite alla efficacia retroattiva della norma di interpretazione autentica, disponendo l’irripetibilità dei versamenti contributivi effettuati nella misura ordinaria prima dell’entrata in vigore della disciplina interpretativa (21 agosto 2013). Ma la limitazione, che non può essere superata con una interpretazione adeguatrice, contrasta con l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza e del canone di ragionevolezza.
L’intervenuto pagamento, dato contingente ed estrinseco rispetto alla ratio del beneficio, diviene irragionevole elemento distintivo di fattispecie omogenee.
E’ irragionevole la disciplina di interpretazione autentica che qualifica un versamento come non dovuto fin dall’origine e in pari tempo esclude la ripetizione degli importi già versati nell’apparente adempimento della (in realtà inesistente) obbligazione.
E viola il principio di eguaglianza, pregiudicando il datore di lavoro che sia stato sollecito nell’adempiere al proprio debito e premiando chi, nella medesima situazione, non abbia eseguito alcun pagamento
(da Edotto)